Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che le condotte di cessione, vendita e, in genere, di commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. non rientrano nell’ambito di applicabilità della legge 2 dicembre 2016, n. 242 ed integrano il reato di cui all’ art. 73, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309 anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, della citata legge, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
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