Pubblichiamo la sentenza n. 36959 del 24.06.2021 (motivazione depositata l’11.10.2021) con cui le S.U. hanno dato risposta al seguente quesito: «Se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora».
La soluzione: il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.