Pubblichiamo l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna con la quale dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all’art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, comma IV del Codice penale nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi ex art. 12, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale ad altri oggetto di procedimenti già definiti.